Registrazione e adempimenti sulla piattaforma ACN

Il contesto e il problema

Il rapporto tra il soggetto NIS e l'Autorità passa attraverso la piattaforma digitale dell'ACN, prevista dall'art. 7 del Decreto NIS. Non si tratta di una semplice iscrizione una tantum, ma di un canale di adempimenti continuativi disciplinato da apposite determinazioni ACN, che regolano termini, modalità e procedimenti di accesso e di trasmissione delle informazioni.

Sulla piattaforma il soggetto deve, tra l'altro: registrarsi e fornire le informazioni identificative; designare il punto di contatto e il relativo sostituto; censire i componenti degli organi di amministrazione e direttivi; designare il referente CSIRT e i sostituti; aggiornare annualmente le informazioni, comprendendo dal 2026 l'elenco dei fornitori rilevanti NIS (denominazione, codice fiscale, Paese, codici CPV delle forniture e criterio di rilevanza); e mantenere un aggiornamento continuo, comunicando le variazioni entro 14 giorni dal loro verificarsi. L'accesso avviene tramite identità digitale (SPID/CIE) e presuppone l'acquisizione di titoli giuridici e la conferma di responsabilità tramite domicilio digitale (PEC).

Il problema, per l'organizzazione, è duplice: da un lato la complessità procedurale (ruoli, deleghe, coerenza delle informazioni, gestione dei domicili digitali); dall'altro la natura ricorrente degli obblighi — registrazione, aggiornamento annuale, aggiornamento continuo e categorizzazione sono quattro processi distinti, con finestre e responsabilità diverse — che richiede un presidio stabile nel tempo. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'art. 7 è espressamente sanzionata dall'art. 38 del Decreto NIS.

Il servizio di IusPrivacy

IusPrivacy assiste il soggetto NIS in tutti gli adempimenti verso la piattaforma ACN, sia nella fase di primo popolamento sia nella gestione continuativa:

  • Supporto alla registrazione del soggetto e al corretto popolamento delle informazioni richieste (anagrafica, codici ATECO/NACE, dimensionamento, appartenenza a gruppi, normative UE applicabili, autovalutazione della categoria).
  • Definizione dell'assetto dei ruoli: punto di contatto, sostituto, referente CSIRT e sostituti, segreteria e operatori, con le relative deleghe e responsabilità, nel rispetto dei requisiti soggettivi che la Determinazione ACN n. 127437/2026 fissa per il punto di contatto.
  • Gestione del censimento degli organi di amministrazione e direttivi.
  • Presidio dell'aggiornamento annuale e del monitoraggio continuo, con procedure interne per intercettare tempestivamente le variazioni rilevanti.
  • Gestione delle registrazioni tardive e dei termini specifici per i soggetti attratti nell'ambito nel 2026.

Cosa ottieni

  • Un assetto dei referenti chiaro, con ruoli e deleghe formalizzati.
  • La corretta compilazione e la coerenza delle informazioni trasmesse alla piattaforma.
  • Una procedura interna per l'aggiornamento continuo entro i 14 giorni previsti.
  • Un calendario degli adempimenti ricorrenti con alert sulle scadenze annuali.

⏱️ Stato scadenza — Sono già decorse: la finestra di registrazione ordinaria (1 gennaio – 28 febbraio 2025), il censimento degli organi e la designazione del sostituto del punto di contatto (entro 31 luglio 2025), la designazione del referente CSIRT (20 novembre – 31 dicembre 2025) e l'aggiornamento annuale 2026 (15 aprile – 31 maggio 2026). Restano pienamente operativi e continuativi l'obbligo di aggiornamento continuo entro 14 giorni e gli aggiornamenti annuali degli anni successivi; per i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026 valgono termini dedicati fissati dalle determinazioni ACN (con adempimenti prorogati rispetto alla platea originaria).

Devi gestire la piattaforma ACN o hai una registrazione arretrata da sistemare? Ti affianchiamo passo dopo passo, dalla configurazione dei ruoli agli aggiornamenti periodici.

FAQ

D. Chi deve essere designato come punto di contatto?

R. È la persona fisica designata dal soggetto NIS quale interlocutore verso l'Autorità, e non può essere una persona qualunque: l'art. 4 della Determinazione ACN n. 127437/2026 riserva la funzione al rappresentante legale, a un procuratore generale censito nel registro delle imprese o a un dipendente delegato dal rappresentante legale (nei gruppi, anche a un dipendente di un'altra impresa del gruppo soggetta alla NIS; nelle pubbliche amministrazioni, a personale di un'altra amministrazione soggetta). Un consulente esterno può assistere il punto di contatto, non esserlo. Va individuata con attenzione, insieme al sostituto, perché presidia le comunicazioni ufficiali e gli adempimenti. iusprivacy aiuta a definire ruoli e deleghe in modo coerente con l'organizzazione.

D. Cosa succede se non aggiorno le informazioni entro 14 giorni?

R. L'aggiornamento continuo è un obbligo di legge (art. 7 del Decreto NIS) e la sua violazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 38. Per questo è essenziale dotarsi di una procedura interna che intercetti tempestivamente le variazioni rilevanti.

D. Mi sono accorto in ritardo di essere un soggetto NIS: posso ancora registrarmi?

R. Sì. La registrazione tardiva è possibile e comporta termini specifici per gli adempimenti successivi. È importante regolarizzare la posizione quanto prima per ridurre l'esposizione sanzionatoria.

D. Le entità finanziarie soggette a DORA devono comunque adempiere sulla piattaforma?

R. Le entità finanziarie rientranti nel Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) non sono esentate dalla disciplina NIS nel suo insieme, ma da singoli adempimenti: l'art. 3, c. 14 del Decreto NIS esclude per esse gli obblighi di gestione dei rischi e di notifica degli incidenti, mentre la registrazione e gli altri adempimenti sulla piattaforma vanno verificati uno per uno, ferma restando la possibilità di adesione volontaria. La sovrapposizione tra NIS2 e DORA va quindi analizzata adempimento per adempimento: iusprivacy gestisce il coordinamento tra le due discipline.