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Il rapporto tra il soggetto NIS e l'Autorità passa attraverso la piattaforma digitale dell'ACN, prevista dall'art. 7 del Decreto NIS. Non si tratta di una semplice iscrizione una tantum, ma di un canale di adempimenti continuativi disciplinato da apposite determinazioni ACN, che regolano termini, modalità e procedimenti di accesso e di trasmissione delle informazioni.
Sulla piattaforma il soggetto deve, tra l'altro: registrarsi e fornire le informazioni identificative; designare il punto di contatto e il relativo sostituto; censire i componenti degli organi di amministrazione e direttivi; designare il referente CSIRT e i sostituti; aggiornare annualmente le informazioni, comprendendo dal 2026 l'elenco dei fornitori rilevanti NIS (denominazione, codice fiscale, Paese, codici CPV delle forniture e criterio di rilevanza); e mantenere un aggiornamento continuo, comunicando le variazioni entro 14 giorni dal loro verificarsi. L'accesso avviene tramite identità digitale (SPID/CIE) e presuppone l'acquisizione di titoli giuridici e la conferma di responsabilità tramite domicilio digitale (PEC).
Il problema, per l'organizzazione, è duplice: da un lato la complessità procedurale (ruoli, deleghe, coerenza delle informazioni, gestione dei domicili digitali); dall'altro la natura ricorrente degli obblighi — registrazione, aggiornamento annuale, aggiornamento continuo e categorizzazione sono quattro processi distinti, con finestre e responsabilità diverse — che richiede un presidio stabile nel tempo. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'art. 7 è espressamente sanzionata dall'art. 38 del Decreto NIS.
IusPrivacy assiste il soggetto NIS in tutti gli adempimenti verso la piattaforma ACN, sia nella fase di primo popolamento sia nella gestione continuativa:
⏱️ Stato scadenza — Sono già decorse: la finestra di registrazione ordinaria (1 gennaio – 28 febbraio 2025), il censimento degli organi e la designazione del sostituto del punto di contatto (entro 31 luglio 2025), la designazione del referente CSIRT (20 novembre – 31 dicembre 2025) e l'aggiornamento annuale 2026 (15 aprile – 31 maggio 2026). Restano pienamente operativi e continuativi l'obbligo di aggiornamento continuo entro 14 giorni e gli aggiornamenti annuali degli anni successivi; per i soggetti inseriti per la prima volta nel 2026 valgono termini dedicati fissati dalle determinazioni ACN (con adempimenti prorogati rispetto alla platea originaria).
Devi gestire la piattaforma ACN o hai una registrazione arretrata da sistemare? Ti affianchiamo passo dopo passo, dalla configurazione dei ruoli agli aggiornamenti periodici.
D. Chi deve essere designato come punto di contatto?
R. È la persona fisica designata dal soggetto NIS quale interlocutore verso l'Autorità, e non può essere una persona qualunque: l'art. 4 della Determinazione ACN n. 127437/2026 riserva la funzione al rappresentante legale, a un procuratore generale censito nel registro delle imprese o a un dipendente delegato dal rappresentante legale (nei gruppi, anche a un dipendente di un'altra impresa del gruppo soggetta alla NIS; nelle pubbliche amministrazioni, a personale di un'altra amministrazione soggetta). Un consulente esterno può assistere il punto di contatto, non esserlo. Va individuata con attenzione, insieme al sostituto, perché presidia le comunicazioni ufficiali e gli adempimenti. iusprivacy aiuta a definire ruoli e deleghe in modo coerente con l'organizzazione.
D. Cosa succede se non aggiorno le informazioni entro 14 giorni?
R. L'aggiornamento continuo è un obbligo di legge (art. 7 del Decreto NIS) e la sua violazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 38. Per questo è essenziale dotarsi di una procedura interna che intercetti tempestivamente le variazioni rilevanti.
D. Mi sono accorto in ritardo di essere un soggetto NIS: posso ancora registrarmi?
R. Sì. La registrazione tardiva è possibile e comporta termini specifici per gli adempimenti successivi. È importante regolarizzare la posizione quanto prima per ridurre l'esposizione sanzionatoria.
D. Le entità finanziarie soggette a DORA devono comunque adempiere sulla piattaforma?
R. Le entità finanziarie rientranti nel Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) non sono esentate dalla disciplina NIS nel suo insieme, ma da singoli adempimenti: l'art. 3, c. 14 del Decreto NIS esclude per esse gli obblighi di gestione dei rischi e di notifica degli incidenti, mentre la registrazione e gli altri adempimenti sulla piattaforma vanno verificati uno per uno, ferma restando la possibilità di adesione volontaria. La sovrapposizione tra NIS2 e DORA va quindi analizzata adempimento per adempimento: iusprivacy gestisce il coordinamento tra le due discipline.