Adempimenti | DPIA | Vulnerability Assessment | Servizio DPO | Normativa | News | Consulenti | Prezzi | Contattaci
L'art. 25 del Decreto NIS è l'obbligo con l'orologio: dal momento in cui si viene «a conoscenza» di un incidente significativo partono le 24 ore per la pre-notifica al CSIRT Italia, le 72 ore per la notifica e il mese per la relazione finale. Lo stesso fatto può dover essere letto da più discipline insieme: un ransomware che cifra dati personali può essere un incidente NIS e una violazione GDPR: due valutazioni autonome e, se entrambe concludono per la notifica, due destinatari, due moduli e due decorrenze distinte, anche se entrambe di 72 ore.
Il modulo Incidenti (Incidenti → Incidenti) è costruito come un fascicolo: ogni incidente è un contenitore con i dati generali e le schede normative parallele.
Il pulsante «Aggiungi» apre il fascicolo in bozza. Nei Dati generali: codice (proposto, es. INC-2026-0001), titolo, descrizione dei fatti, le date (accadimento, rilevazione, conoscenza — da quest'ultima corrono i termini), gli asset e i servizi toccati, gli impatti sulla sicurezza (riservatezza, integrità, disponibilità), se l'incidente è in corso, se è un atto malevolo.
Le schede normative — NIS2, GDPR, DORA, D.lgs. 81/2008 — si compilano solo se pertinenti. Ognuna produce i propri adempimenti. Sono quattro letture dello stesso fatto.
La scheda NIS2 guida la valutazione di significatività: il coinvolgimento di un servizio NIS e di sistemi rilevanti, la perturbazione grave o le perdite (art. 25, c. 4), le tipologie di incidente significativo di base degli Allegati ACN, fino all'esito: significativo (da notificare), non significativo, quasi-incidente (notificabile su base volontaria, art. 26). Le schede sono versionate: se la valutazione cambia con l'evolversi dei fatti, la nuova versione sostituisce la precedente, che resta consultabile con le sue decisioni e il suo momento giuridicamente rilevante.
La scheda GDPR, se l'incidente tocca dati personali, guida la valutazione della violazione — se la notifica al Garante è dovuta, dal momento in cui il titolare ne è venuto a conoscenza, e se serve la comunicazione agli interessati (art. 34) — e il controllo di completezza della notifica al Garante: il pulsante «Verifica la completezza» confronta il fascicolo con le sezioni del modulo del Garante.
Le linguette Evidenze e Azioni completano il fascicolo: log, comunicazioni, verbali da un lato, con data, autore e file — evidenze del fascicolo, non prove forensi con catena di custodia, che vanno conservate con i propri strumenti —; azioni di contenimento e rimedio con responsabile e scadenza dall'altro.
Il fascicolo incidenti è il passo 10 del percorso di conformità. Usa tutto il resto: servizi, categorie, asset, fornitori, Referente CSIRT.
R. Sì. La notifica volontaria (art. 26) non espone a responsabilità aggiuntive, e la serie storica dei quasi-incidenti è il miglior materiale del riesame. La scheda NIS2 prevede l'esito «quasi-incidente» come classificazione specifica.
R. Dalla data di «conoscenza» dell'incidente, non dalla data di accadimento né dalla data di apertura formale del fascicolo. La piattaforma chiede le tre date separatamente e calcola i termini dalla conoscenza. Per questo conviene registrare subito, anche con dati incompleti.
R. Può richiederle entrambe, e occorrono due valutazioni autonome: al CSIRT Italia se l'incidente è significativo ai sensi NIS2; al Garante se c'è una violazione di dati personali e non è improbabile un rischio per gli interessati (art. 33 GDPR), con decorrenza propria. Le due schede del fascicolo esistono per fare le due valutazioni, non per dimenticarne una.